Testi di legge applicabili

Direttiva UE 2024/825

A chi si applica questa direttiva? Ogni impresa, di qualsiasi dimensione, che commercializza prodotti o servizi nell'UE e comunica pubblicamente un'affermazione ambientale sui propri prodotti, marca o attività. Produttori, distributori, importatori, marketplace e prestatori sono tutti responsabili delle affermazioni che diffondono.

Cosa vieta la direttiva. Affermazioni vaghe e non provabili («verde», «eco», «rispettoso dell'ambiente», «carbon neutral») senza prova quantificata. Auto-certificazioni senza riferimento esterno riconosciuto. Etichette di sostenibilità senza sistema di certificazione approvato. Greenwashing per omissione.

Obblighi concreti. Ogni affermazione deve essere: (1) precisa e quantificata, (2) basata su prove scientifiche o tecniche riconosciute, (3) con metodologia trasparente, (4) aggiornata almeno annualmente, (5) verificabile da terzi indipendenti. Registro interno accessibile entro 30 giorni.

Controlli e sanzioni. Autorità competenti nei singoli Stati membri e Commissione europea per casi transfrontalieri. Sanzioni: multa fino al 4 % del fatturato annuo mondiale, ritiro prodotto, pubblicazione della decisione, azione collettiva consumatori. Regolamento (UE) 2023/988. Recepimento italiano metà 2026.

⚠️ Cosa rischiate davvero

Multa fino al 4 % del fatturato annuo

Per violazione grave e ripetuta, l'autorità può imporre fino al 4 % del fatturato annuo mondiale del gruppo. Su 10 M€: fino a 400.000 € di multa.

Approfondisci — testo ufficiale integrale

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